Definizione Agevolata Entrate Comunali — Comune di Lecce

Come funziona, in breve

Cosa ottieni, i tre passi per aderire e uno strumento per capire subito quale definizione ti riguarda.

Senza definizione — dovuto originario
Tributo / Capitale Sanzioni Interessi
Con la definizione agevolata — paghi solo
Tributo / Capitale

Sanzioni e interessi (compresi quelli di dilazione) sono azzerati. Non è ammessa la compensazione con crediti verso l'Ente.

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Presenta la domanda

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, con il modulo adatto al tuo tributo.

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Ricevi l'importo

L'Ente o il Concessionario comunica quanto devi, le rate e le scadenze.

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Paga e chiudi

Versi in unica soluzione o a rate: il pagamento perfeziona la definizione.

Quale definizione ti riguarda?

Seleziona il tributo o la tua situazione: ti mostriamo cosa paghi, quale modulo usare e dove inviarlo.

Sintesi del provvedimento

Cosa cambia per i contribuenti con debiti verso il Comune di Lecce.

Il Comune di Lecce, con il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 24 giugno 2026 (come emendata), ha introdotto la possibilità per i contribuenti di estinguere in forma agevolata i debiti relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Aderendo alla definizione agevolata, in linea generale il debitore versa solo le somme dovute a titolo di tributo o di capitale: sono esclusi dal pagamento, e dunque integralmente eliminati, sanzioni e interessi (compresi quelli di dilazione). Non è ammessa la compensazione con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

Il Regolamento è articolato in tre parti, ciascuna con proprie regole, termini e soggetto gestore: la definizione delle entrate IMU e TARI (gestita dal Comune), quella delle entrate TOSAP, ICP, CUP e TARIG (gestita dal Concessionario Dogre S.r.l.) e quella delle liti pendenti.

Riferimento normativo: art. 52 D.Lgs. 446/1997 e art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente (art. 1, comma 108, L. 199/2025).

Le tre definizioni agevolate

A quale parte del Regolamento appartiene il tuo debito e chi la gestisce.

Parte I

IMU e TARI

Accertamenti esecutivi non riscossi notificati dal 1° gennaio 2024, nonché omessi o insufficienti versamenti risultanti da dichiarazioni/denunce per gli anni d'imposta 2024 e 2025 non ancora accertati.

Gestore: Comune di Lecce
Tocca per verificare →
Parte II

TOSAP · ICP · CUP · TARIG

Somme non riscosse a qualsiasi titolo dal 1° gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del Regolamento, relative alle entrate affidate in concessione.

Gestore: Dogre S.r.l. (Concessionario)
Tocca per verificare →
Parte III

Liti pendenti

Controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all'Ente impositore entro il 1° gennaio 2026.

Gestore: Comune / Dogre / Soget, secondo il tributo
Tocca per verificare →

Chi è l'Ente impositore (Parte III)

Ente impositoreTributi / carichi di competenza
Comune di LecceICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI
Dogre S.r.l.CUP, TOSAP, TARIG, ICP
Soget S.p.a.Ruoli esecutivi
Da tutte le definizioni sono esclusi i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione. La definizione delle liti pendenti, inoltre, non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Cosa si paga

Le somme dovute per ciascuna tipologia di definizione.

Parte I e Parte II — entrate non riscosse

Per i debiti rientranti nell'agevolazione si versano le sole somme dovute a titolo di tributo o di capitale. Sanzioni e interessi (compresi quelli di dilazione) non sono dovuti.

Con riferimento al Canone Unico Patrimoniale (CUP), per "capitale" si intende il canone dovuto in caso di omesso o tardivo versamento, nonché l'indennità prevista dall'art. 1, comma 821, lettera g), della Legge 160/2019 nei casi ivi disciplinati.

Parte III — liti pendenti

La controversia si definisce con il pagamento del solo tributo e/o capitale così come richiesto con l'atto impugnato, qualunque sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data del 1° gennaio 2026. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo, non è dovuto alcun importo e la definizione si realizza con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti sono scomputate le somme già versate, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio; la definizione non dà tuttavia luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto.

Nessuna compensazione: ai fini della definizione agevolata sono escluse le compensazioni con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

Requisiti

Chi può aderire e a quali condizioni.

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Requisiti soggettivi

Possono aderire:

  • persone fisiche
  • società ed enti
  • eredi del debitore
  • debitori con rateizzazioni in corso (anche già parzialmente pagate)
  • per le liti pendenti: chi ha proposto l'atto introduttivo, chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione
2

Requisiti oggettivi

I carichi devono:

  • rientrare nelle Parti I, II o III del Regolamento (per date e ambito)
  • non essere carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione
  • per le liti: essere controversie pendenti al 1° gennaio 2026 di giurisdizione tributaria in cui è parte l'Ente impositore
  • non riguardare dinieghi al rimborso (esclusi dalla definizione delle liti)
Importante: per le liti pendenti va presentata una distinta dichiarazione per ogni singolo atto impugnato, esente da bollo, anche in caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più atti.

Scadenze e procedura

Le tappe per accedere alla definizione, passo dopo passo.

Termine per aderire: la dichiarazione di adesione va presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente. Data di pubblicazione e termine finale: da confermare sul sito dell'Ente

Parte I (IMU–TARI) e Parte II (TOSAP·ICP·CUP·TARIG)

Fase 1 — Entro 60 giorni dalla pubblicazione

Presentazione della dichiarazione di adesione

Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione, utilizzando la modulistica dell'Ente e indicando il numero di rate in cui intende ripartire il pagamento. Le domande IMU/TARI vanno al Comune; quelle TOSAP/ICP/CUP/TARIG al Concessionario Dogre S.r.l.

Fase 2 — Comunicazione dell'importo

Comunicazione dell'ammontare dovuto e del piano di pagamento

L'Ente comunica l'ammontare complessivo, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate e le relative scadenze, oppure l'eventuale diniego (totale o parziale).
IMU–TARI: il Comune comunica entro 60 giorni dalla scadenza del termine di adesione.
TOSAP·ICP·CUP·TARIG: il Concessionario comunica entro 120 giorni dalla scadenza del termine di adesione.

Fase 3 — Pagamento

Versamento unico o della prima rata

Versamento unico entro 30 giorni dalla comunicazione, oppure versamento rateale con prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata perfeziona la definizione.

Parte III — liti pendenti

Fase 1 — Entro 60 giorni dalla pubblicazione

Presentazione della domanda di definizione

Una distinta domanda (esente da bollo) per ogni singolo atto impugnato, redatta sul modello predisposto dall'Ente. La richiesta comporta la sospensione del processo, su istanza di parte, sino al perfezionamento della definizione.

Fase 2 — Entro il 60° giorno dalla domanda

Eventuale diniego

L'eventuale diniego della definizione è notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda.

Fase 3 — Entro 90 giorni dalla notifica dell'accettazione

Pagamento in unica soluzione

Il versamento degli importi dovuti va effettuato in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'avvenuta notifica dell'accettazione, con riferimento a ogni singolo atto impugnato. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Modalità di pagamento e rate

Importi, rate e tempi del versamento, distinti per tipologia.

Parte I — IMU e TARI

Importo dovutoModalità di pagamento
Fino a € 100,00Nessuna rateazione — versamento in unica soluzione
Oltre € 100,00Fino a un massimo di 18 rate mensili, purché ciascuna rata non sia inferiore a € 100,00

Parte II — TOSAP · ICP · CUP · TARIG

Importo dovutoModalità di pagamento
Fino a € 100,00Nessuna rateazione — versamento in unica soluzione
Da € 100,01 a € 10.000,00Fino a 18 rate mensili, purché ciascuna rata non sia inferiore a € 100,00
Da € 10.000,01 a € 50.000,00Fino a 24 rate mensili
Oltre € 50.000,01Fino a 36 rate mensili

Parte III — liti pendenti

Importo dovutoModalità di pagamento
Importo dovuto (tributo/capitale)Versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla notifica dell'accettazione
Controversie relative alle sole sanzioniNessun importo dovuto — definizione con la sola presentazione della domanda

Interessi e compensazione

  • In caso di versamento rateale (Parte I e II), sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
  • Per la Parte II, in caso di pagamento rateale l'ultima rata non può avere scadenza successiva al 30 giugno dell'anno in cui è previsto il termine per la notifica dell'accertamento e/o per l'iscrizione a ruolo (ex L. 269/2006).
  • Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti vantati dal debitore.

Effetti dell'adesione

Cosa accade quando il debitore aderisce alla definizione.

Sospensione e revoca delle dilazioni precedenti

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, e limitatamente ai debiti oggetto di definizione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere per le rate con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima o unica rata.

Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata determina la revoca automatica delle dilazioni precedentemente accordate e ancora in essere.

Pagamenti pregressi

Per i debitori che hanno già pagato parzialmente, ai fini della determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi (inclusi quelli di dilazione), che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Effetti sul contenzioso (Parte III)

La richiesta di definizione della lite comporta la sospensione del processo, su istanza di parte, sino al perfezionamento della definizione; successivamente è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Il perfezionamento della definizione, in caso di riscossione coattiva già attivata e non pagata, costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, dell'ingiunzione o del carico relativo all'accertamento esecutivo. La definizione perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri.

Definizione delle liti pendenti (Parte III)

Le regole specifiche per chiudere in via agevolata un contenzioso in corso.

Possono essere definite le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio — compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio — il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all'Ente impositore entro il 1° gennaio 2026. La definizione è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Ente impositore.

  • Va presentata una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato, esente da bollo.
  • Si paga il solo tributo e/o capitale richiesto con l'atto impugnato, a prescindere dall'esito delle sentenze non passate in giudicato al 1° gennaio 2026.
  • Per le controversie relative alle sole sanzioni collegate al tributo, nulla è dovuto: basta la domanda.
  • Il perfezionamento avviene con la domanda e il pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla notifica dell'accettazione.
  • Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data del perfezionamento.
Esclusioni: la definizione delle liti pendenti non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Rinuncia al contenzioso (Parte I e II)

L'impegno a rinunciare ai giudizi è condizione essenziale dell'adesione.

Nella dichiarazione di adesione il debitore deve indicare in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definiti e assume l'impegno a rinunciarvi.

L'istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 546/1992, deve essere depositata nei quindici giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza e dandone comunicazione all'Ente/Concessionario tramite i canali indicati sul modello.

La dichiarazione di volersi avvalere della definizione, allegata all'istanza di rinuncia, produce l'effetto di accettazione da parte dell'ente della rinuncia al ricorso e l'accordo per la compensazione delle spese di lite. Se l'impugnazione è stata proposta dall'ente, il debitore si impegna ad accettare la rinuncia che l'ente depositerà al ricevimento della quietanza.

Attenzione: la mancata indicazione dei giudizi in essere, o il mancato deposito dell'istanza di rinuncia (ovvero la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore), comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.

Decadenza dal beneficio (Parte I e II)

Quando la definizione non produce effetti e con quali conseguenze.

La definizione non produce effetti in caso di:

  • mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata;
  • ovvero di una qualsiasi delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento (sempre con tolleranza massima di cinque giorni).

In tali casi, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

  • i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;
  • l'importo complessivamente dovuto non potrà più essere oggetto di rateizzazione;
  • il debito sarà riscosso coattivamente.

Domande frequenti (FAQ)

Le risposte ai quesiti più ricorrenti sulla definizione agevolata.

Dipende dal tributo. IMU e TARI (Parte I) sono gestite dal Comune di Lecce; TOSAP, ICP, CUP e TARIG (Parte II) dal Concessionario Dogre S.r.l.; le liti pendenti (Parte III) fanno capo al Comune, a Dogre o a Soget a seconda del tributo oggetto della controversia. Sono comunque esclusi i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.

No. Aderendo alla definizione si versano le sole somme dovute a titolo di tributo o di capitale. Sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, non sono dovuti. Per il CUP, nel "capitale" rientra anche l'indennità di cui all'art. 1, comma 821, lettera g), della Legge 160/2019.

La dichiarazione/domanda di adesione va presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente. Consulta la sezione "Scadenze" per la data esatta.

Per IMU–TARI (Parte I): fino a € 100 nessuna rateazione; oltre € 100 fino a 18 rate mensili, ciascuna non inferiore a € 100. Per TOSAP/ICP/CUP/TARIG (Parte II): fino a € 100 nessuna rateazione; da € 100,01 a € 10.000 fino a 18 rate (min. € 100); da € 10.000,01 a € 50.000 fino a 24 rate; oltre € 50.000,01 fino a 36 rate. Le liti pendenti (Parte III) si pagano invece in unica soluzione.

Per Parte I e II, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza — dell'unica rata o di una delle rate — la definizione non produce effetti. I versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto, l'importo dovuto non può più essere rateizzato e il debito viene riscosso coattivamente.

Sì. La definizione può essere richiesta anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione. Gli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi (inclusi quelli di dilazione) non vengono però rimborsati né scomputati. Con la presentazione della domanda, gli obblighi delle dilazioni in essere sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata.

Si definiscono le controversie pendenti al 1° gennaio 2026, il cui ricorso sia stato notificato all'Ente impositore entro tale data, in ogni stato e grado. Va presentata una distinta domanda (esente da bollo) per ogni atto impugnato. Si paga il solo tributo/capitale richiesto con l'atto; se la controversia riguarda solo le sanzioni, nulla è dovuto. Il pagamento è in unica soluzione entro 90 giorni dalla notifica dell'accettazione. Non sono definibili le controversie già decise con sentenza definitiva.

Sì. Nella dichiarazione vanno indicati in modo esaustivo i giudizi pendenti sui carichi definiti, con impegno a rinunciarvi. L'istanza di rinuncia (art. 42 D.Lgs. 546/1992) va depositata nei quindici giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la quietanza. Le spese di lite sono compensate. La mancata indicazione o il mancato deposito rende inefficace la definizione sui relativi carichi.

No. Ai fini della definizione agevolata sono escluse le compensazioni con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

Utilizzando la modulistica ufficiale disponibile nella sezione "Modulistica". Le domande relative a TOSAP/ICP/CUP/TARIG e alle relative liti pendenti vanno inviate via PEC a Dogre S.r.l. (vedi "Contatti"), allegando copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande IMU/TARI vanno presentate al Comune con la modulistica da esso predisposta.

Modulistica

Modelli ufficiali per l'adesione alla definizione agevolata.

N.B.: Al Concessionario Dogre S.r.l. vanno presentate le sole domande di adesione afferenti alle seguenti entrate: T.O.S.A.P. / I.C.P. / C.U.P. / TARIG. Le domande relative a IMU e TARI vanno presentate al Comune di Lecce con la modulistica da esso predisposta.

La modulistica è disponibile in formato Word (compilabile) e PDF (stampabile). I moduli compilati e firmati vanno trasmessi alla PEC indicata nella sezione contatti, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Domanda di definizione agevolata — Omessi/tardivi versamenti, omesse dichiarazioni e occupazioni/esposizioni abusive (TOSAP/TARIG/ICP/CUP)

Parte II del Regolamento. Da presentare a Dogre S.r.l.

Domanda di definizione agevolata — Liti pendenti

Parte III del Regolamento (tributi gestiti da Dogre S.r.l.).

Regolamento per la definizione agevolata

Testo integrale approvato con delibera C.C. n. 117 del 24/06/2026 (come emendata).

Domande IMU / TARI: per la Parte I la modulistica è predisposta dal Comune di Lecce e va presentata secondo i canali indicati sul relativo modello, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Servizi e strumenti utili

Collegamenti ad altri servizi del Concessionario per il Comune di Lecce.

Area Cittadino — Città di Lecce

Sportello, rateizzazioni, sospensione, portale del contribuente e modalità di pagamento.

Calcolatore CUP online

Calcola in autonomia il canone per esposizioni pubblicitarie, occupazioni di suolo pubblico e pubbliche affissioni.

Pagamenti PagoPA

Piattaforma dei pagamenti spontanei del Comune di Lecce (anche tramite codice IUV del bollettino).

Altra modulistica CUP / TOSAP / ICP

Disdetta, dichiarazioni, rateizzazione, accesso agli atti, autotutela, rimborso e contenzioso tributario.

Regolamenti e tariffe

Regolamento CUP e Canone Mercatale, Regolamento TARI, piano generale impianti e tariffari del Comune di Lecce.

Attenzione: i pagamenti relativi alla definizione agevolata vanno effettuati secondo le modalità e gli importi comunicati dal Concessionario a seguito della domanda. I canali PagoPA e i pagamenti spontanei sopra indicati riguardano invece i versamenti ordinari.

Contatti e canali di assistenza

I riferimenti per presentare la domanda e ricevere assistenza.

Per le entrate gestite dal Concessionario Dogre S.r.l. (TOSAP, ICP, CUP, TARIG e relative liti pendenti):

CanaleRiferimento
PECdogresrl.lecce@legalmail.it
Emaillecce.cup@dogresrl.it
Telefono0832 398351
Sportello fisicoVia Petrarca 42 — 73100 Lecce (LE) · mappa e dettagli

Oggetto della PEC: per la Parte II indicare "Definizione agevolata TOSAP/TARIG/ICP/CUP"; per le liti pendenti indicare "Definizione agevolata-Liti pendenti DOGRE", specificando nome/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA. Per le entrate IMU e TARI le domande vanno presentate al Comune di Lecce secondo i canali indicati sul relativo modello.