Definizione agevolata delle Entrate Comunali già avviate alla riscossione coattiva entro la data del 31/12/2024 nonché per gli avvisi di accertamento esecutivi notificati dal Concessionario Dogre s.r.l. e relativi al Canone Unico Patrimoniale,
Canone Mercatale, T.O.S.A.P. o I.C.P. entro la data del 31/12/2024
Sintesi del provvedimento
Cosa cambia per i contribuenti con debiti in riscossione coattiva.
Il Comune di Taranto, con il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29 aprile 2026 e pubblicato in data 06.05.2026, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di estinguere in forma agevolata i debiti relativi a ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi affidati al concessionario della riscossione coattiva entro il 31 dicembre 2024.
Aderendo alla definizione agevolata, il debitore versa solo il capitale dovuto, gli oneri di riscossione, le spese delle procedure esecutive e cautelari e le spese di notificazione degli atti. Sono esclusi dal pagamento, e dunque integralmente eliminati, le sanzioni e gli interessi (compresi quelli di mora).
Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e patrimoniali (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada), si versa l'importo dovuto decurtato degli interessi e delle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Oggetto della definizione agevolata
Quali debiti rientrano e quali sono esclusi.
Debiti ammessi alla definizione
Rientrano nella definizione agevolata:
- i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi inclusi nelle liste di carico trasmesse al concessionario RTI SOGET S.p.A. – Dogre S.r.l. entro il 31/12/2024;
- i debiti risultanti da accertamenti esecutivi notificati al debitore dai concessionari Dogre S.r.l. e RTI SOGET S.p.A. – Dogre S.r.l. entro il 31/12/2024.
Cosa si paga
Per i debiti rientranti nell'ambito dell'agevolazione, si versano esclusivamente:
- le somme dovute a titolo di capitale;
- gli oneri di riscossione;
- le spese per le procedure esecutive e cautelari;
- le spese di notificazione degli atti.
Nella nozione di capitale è ricompresa l'indennità del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 821 e seguenti, della Legge 160/2019.
Definizione del singolo debito
La definizione agevolata può riguardare anche un singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo, senza obbligo di aderire per l'intera posizione.
Requisiti
Chi può aderire e a quali condizioni.
Requisiti soggettivi
Possono aderire alla definizione agevolata:
- persone fisiche
- società ed enti
- eredi del debitore
- contribuenti con rateizzazioni in corso (anche già parzialmente pagate)
Requisiti oggettivi
I carichi devono presentare le seguenti caratteristiche:
- derivare da ingiunzioni di pagamento o accertamenti esecutivi
- essere stati affidati al concessionario o notificati entro il 31/12/2024
- non essere espressamente esclusi dalla normativa
- non derivare da condanne della Corte dei Conti
Scadenze e procedura
Le tappe per accedere alla definizione agevolata, passo dopo passo.
Presentazione dell'istanza
Il debitore presenta apposita istanza al concessionario, entro il 05/07/2026. Nell'istanza deve essere indicato un indirizzo PEC valido.
Comunicazione del concessionario
Il concessionario incaricato della riscossione comunica al debitore l'ammontare delle pendenze suscettibili di definizione agevolata.
Dichiarazione di adesione
Il debitore manifesta al concessionario la volontà di aderire alla definizione, utilizzando la modulistica messa a disposizione e indicando il numero di rate in cui intende ripartire il pagamento.
Comunicazione dell'importo finale e del piano di pagamento
Il concessionario comunica al debitore l'ammontare complessivo dovuto, l'importo di ciascuna rata, il giorno e il mese di scadenza, oppure l'eventuale diniego (totale o parziale) alla definizione agevolata.
Pagamento
Il debitore esegue il pagamento secondo le modalità comunicate dal concessionario. Il versamento dell'unica soluzione o della prima rata determina il perfezionamento della definizione agevolata.
Modalità di pagamento
Importi, rate e tempi del versamento.
A seconda dell'importo complessivamente dovuto, il debitore può pagare in unica soluzione o in un numero massimo di 36 rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dal 30/11/2026.
| Importo dovuto | Modalità di pagamento |
|---|---|
| Fino a € 500,00 | Pagamento in unica soluzione entro il 30/11/2026 |
| Da € 500,01 a € 3.000,00 | Fino a un massimo di 12 rate mensili |
| Da € 3.000,01 a € 10.000,00 | Fino a un massimo di 18 rate mensili |
| Da € 10.000,01 a € 50.000,00 | Fino a un massimo di 24 rate mensili |
| Oltre € 50.000,00 | Fino a un massimo di 36 rate mensili |
Prima rata e interessi
- L'importo della prima rata è pari al 20% del totale dovuto, oltre alle spese esecutive e ai diritti di notifica.
- Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale pro tempore vigente, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
- Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti vantati dal debitore.
Effetti dell'adesione
Cosa accade quando il debitore aderisce alla definizione.
Sospensione e revoca delle dilazioni precedenti
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, e limitatamente ai debiti oggetto di definizione, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere per le rate con scadenza successiva alla data di presentazione dell'istanza. La sospensione opera fino alla scadenza della prima o unica rata, oppure fino all'eventuale provvedimento di rigetto.
Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata determina la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente accordate e ancora in essere.
Procedure cautelari ed esecutive
A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai debiti definibili:
- il concessionario non può avviare nuove azioni esecutive;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data dell'istanza;
- a condizione che sia intervenuto il pagamento della prima o unica rata, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Eventuali pagamenti già effettuati da terzi pignorati saranno acquisiti a titolo di acconto e non potranno essere oggetto di rimborso.
Pagamenti pregressi
Per i debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute (anche a seguito di dilazioni), gli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi (inclusi quelli di dilazione) non vengono rimborsati e non si tiene conto di essi ai fini della determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata.
Rinuncia al contenzioso pendente
L'impegno a rinunciare ai giudizi è condizione essenziale dell'adesione.
Nella dichiarazione di adesione il debitore deve indicare in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definiti e si impegna a rinunciarvi.
L'istanza di rinuncia al contenzioso deve essere depositata entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 546/1992 (e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 175/2024), allegando la quietanza di pagamento.
La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e/o del Concessionario e l'accordo per la compensazione delle spese di lite.
Attenzione: la mancata indicazione dei giudizi pendenti, o il mancato deposito dell'istanza di rinuncia, comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. I versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto.
Per i giudizi già definiti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, le somme liquidate a titolo di spese legali e di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario restano dovute e devono essere integralmente corrisposte al legale stesso.
Decadenza dal beneficio
Quando si perde la definizione agevolata e quali sono le conseguenze.
Si decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
- mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata (o dell'unica soluzione);
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
La decadenza comporta:
- la perdita di tutti i benefici della definizione agevolata;
- il ripristino del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi;
- l'immediata ripresa delle procedure di riscossione coattiva;
- l'acquisizione dei versamenti già eseguiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.
Domande frequenti (FAQ)
Le risposte ai quesiti più ricorrenti sulla definizione agevolata.
Sì. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione. Gli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi (inclusi quelli di dilazione) non vengono però rimborsati né scomputati.
No. Aderendo alla definizione agevolata si paga esclusivamente il capitale, gli oneri di riscossione, le spese delle procedure esecutive/cautelari e le spese di notificazione. Sanzioni e interessi (compresi quelli di mora) sono integralmente eliminati. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e patrimoniali, si versa l'importo dovuto decurtato degli interessi e delle maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 689/1981.
I debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi affidati al concessionario RTI SOGET S.p.A. – Dogre S.r.l., o notificati al debitore dai concessionari Dogre S.r.l. e RTI SOGET S.p.A. – Dogre S.r.l., entro il 31/12/2024. Sono esclusi i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
Per importi fino a € 500,00 il pagamento è in unica soluzione entro il 30/11/2026. Per importi superiori, è ammesso il pagamento in massimo 36 rate mensili, secondo gli scaglioni: fino a € 3.000 max 12 rate; fino a € 10.000 max 18 rate; fino a € 50.000 max 24 rate; oltre € 50.000 max 36 rate. La prima rata è pari al 20% del totale dovuto.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima rata, o di due rate anche non consecutive, si perde il beneficio della definizione agevolata. Il debito originario viene ripristinato (comprensivo di sanzioni e interessi) e riprendono immediatamente le procedure di riscossione coattiva. I versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e le somme decadute non possono più essere oggetto di rateizzazione.
Sì. Nella dichiarazione di adesione devono essere indicati in modo esaustivo i giudizi pendenti relativi ai carichi definiti, e il debitore si impegna a rinunciarvi. L'istanza di rinuncia va depositata entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la quietanza. Le spese di lite sono compensate. Se l'impugnazione è stata proposta dal Comune o dal Concessionario, il debitore si impegna ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese.
Sì. Nell'istanza di adesione il debitore deve indicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In assenza di PEC, sarà onere del debitore acquisire personalmente i documenti emessi dal concessionario presso i relativi uffici.
No. Ogni pagamento intervenuto, a qualsiasi titolo, è da ritenersi definitivamente acquisito e non potrà essere oggetto di rimborso. Lo stesso vale per i pagamenti effettuati da terzi pignorati nell'ambito di azioni esecutive già avviate, che saranno acquisiti a titolo di acconto.
No. Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti vantati dal debitore nei confronti del Comune o di altre pubbliche amministrazioni.
Sì. Sono compresi nella definizione anche i debiti che rientrano nei procedimenti di cui alla L. 3/2012 (capo II, sezione prima) e al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, secondo le modalità previste nel decreto di omologazione.
Utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella sezione "Modulistica" di questa pagina, da inviare alla casella PEC dedicata indicata nei contatti, allegando un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Modulistica
Modelli ufficiali per l'adesione e per le richieste correlate.
N.B.: Al Concessionario Dogre s.r.l. andranno presentate le sole richieste / domande di adesione afferenti le seguenti entrate: T.O.S.A.P. / I.C.P. / Canone unico patrimoniale / Canone Mercatale
La modulistica è disponibile in formato Word (compilabile) e PDF (stampabile). I moduli compilati e firmati devono essere trasmessi alla casella PEC dedicata indicata nella sezione contatti, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Modulo A2 — Richiesta estratto debitorio
Richiesta di chiarimenti e/o estratto della posizione debitoria utile ai fini dell'adesione alla definizione agevolata.
Contatti e canali di assistenza
I riferimenti per presentare l'istanza e ricevere assistenza.
| Canale | Riferimento | |||
|---|---|---|---|---|
| PEC dedicata | definizioneagevolata.dogresrl@legalmail.it | |||
| Sportello fisico | Via Umbria, 61 - 74020 Taranto (TA) | |||
| Orari di Apertura | Lun-Ven08:00–14:00 | Mer08:00–14:00 | Mar e Gio15:00–17:00 | Sab09:00–11:00 |
Suggerimento: per accelerare la trattazione dell'istanza, è preferibile utilizzare la PEC dedicata alla definizione agevolata e specificare nell'oggetto del messaggio "Definizione agevolata — [nome cognome o ragione sociale e codice fiscale o partita IVA]".
